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Collegio Sindacale
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- Categoria: Societa
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Il Collegio Sindacale è composto da tre membri che non abbiano rapporti di parentela o affinità entro il 30 grado con i componenti del Consiglio di Amministrazione né tra di loro. Essi possono intervenire nelle sedute del Consiglio, possono prendere la parola nelle discussioni, ma non hanno voto deliberativo. È dovere dei Sindaci esaminare i Conti Consuntivi e di riferire sui medesimi all'assemblea generale nella seduta ordinaria di marzo. In tal caso devono sottoscrivere il verbale della seduta. Il loro ufficio è permanente; devono esaminare, almeno ogni bimestre, i registri sociali; fare degli improvvisi riscontri di cassa ogni qualvolta ne riconoscono la necessità. Debbono intervenire obbligatoriamente nelle riunioni consiliari nei casi in cui debbano trattarsi impieghi di capitali. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il giorno della loro prima riunione nomineranno il loro Presidente.

