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Assemblea Generale dei Soci
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- Categoria: Societa
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L'Assemblea generale dei soci è il potere costituente e sovrano della Società.
Essa si raduna, in via ordinaria, due volte all'anno. La prima non più tardi del mese di marzo per deliberare sui Bilanci Consuntivi dell'esercizio precedente e per le elezioni delle cariche sociali; la seconda negli ultimi di dicembre per deliberare sui Bilanci Preventivi dell'esercizio susseguente, sulle proposte presentate dal Consiglio Di Amministrazione e su qualunque proposta o interpellanza, fatta pervenire in tempo utile al Consiglio per esaminarla e poterla iscrivere all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità urgente per le eventuali modifiche statutarie e per quegli atti di straordinaria amministrazione cui richiedono la presenza di un Notaio. Essa viene convocata con le stesse modalità di quella ordinaria. Il Presidente convoca straordinariamente l'Assemblea Generale quando per uno o più oggetti determinanti è richiesta dal Consiglio Di Amministrazione o da un quinto dei soci.
In prima convocazione, l'Assemblea è legale quando sia presente la metà più uno dei soci al corrente con i pagamenti; in seconda convocazione è legale con qualunque numero degli intervenuti
Nella prima adunanza i soci saranno convocati per mezzo di avvisi esposti al pubblico e nella sala sociale, almeno otto giorni prima da quello fissato per la riunione. Non avendo luogo la riunione, l'Assemblea resta indetta in seconda convocazione per il giorno successivo alla stessa ora e nello stesso luogo. Le sedute si aprono mezz'ora dopo quella annunciata negli avvisi. Tutte le convocazioni, deliberazioni, dei bilanci o rendiconti adottate dall'Assemblea dei Soci saranno idoneamente pubblicizzate anche con l'affissione all'Albo Sociale del Sodalizio.
Le votazioni si fanno: per alzata e seduta , per appello nominale e per schede segrete. È facoltà del Presidente la scelta di uno dei tre modi di votazione.
Tanto nelle adunanze ordinarie che straordinarie non possono essere trattati, sotto pena di nullità, argomenti estranei allo scopo della Società e che non siano posti all'ordine del giorno.
Il verbale di ogni seduta sarà firmato dal presidente e dal segretario e solo per il caso previsto dall'art.28 dai Sindaci presenti.
E' di spettanza dell'Assemblea la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e di quello degli Arbitri. Le votazioni dell'Assemblea per il conferimento delle cariche sociali si fanno sempre per schede segrete ed a maggioranza relativa di voti (metà più uno). Lo stesso si dica per quelle conferite dal Consiglio, eccetto per il solo Presidente, la nomina del quale deve essere a maggioranza assoluta (due terzi). Qualora però, per due sedute consecutive, tale maggioranza non venisse raggiunta, la nomina verrà fatta a maggioranza relativa di voti. Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci. Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni. Per quanto non previsto si rimanda all'art.2532, secondo comma, del codice civile.
Le Amministrazioni durano in carica tre anni e possono essere riconfermate
Modalità di presentazione delle liste e modalità di votazione
a) Quindici giorni prima delle elezioni deve essere affisso a cura del Segretario, nella sala sociale, l'avviso d'invito per la presentazione delle liste dei candidati a Consiglieri, Sindaci ed Arbitri. Esse dovranno essere consegnate all'Ufficio di Segreteria , che ne rilascerà regolare ricevuta, da una commissione composta da tre soci al corrente con i pagamenti e nel periodo di tempo di sei giorni dalla data di avviso. I candidati devono essere tutti al corrente con i pagamenti. Le liste dovranno essere composte da un minimo di n°8 ad un massimo di n°11 componenti: da n°3 Sindaci e da n°3 Arbitri;
b) qualora venisse presentata una sola lista è concessa facoltà alla Presidenza di compilarne un'altra, anche minoritaria, e ciò per la riuscita della minoranza. Se nessuna lista venisse presentata, allora la Presidenza potrà presentarne una completa formata da n°11 Consiglieri, n°3 Sindaci e n°3 Arbitri entro le quarantotto ore successive alla data di scadenza della presentazione delle liste;
b) le schede, vidimate con il sigillo della Società e firmate da due scrutinatori, prima dell'inizio della votazione, saranno consegnate all'elettore dal Presidente del seggio ed in mancanza di questi dal Vice Presidente del seggio stesso;
c) sempre a cura del segretario, otto giorni prima delle elezioni, dovrà essere affisso all'albo sociale, l'elenco degli elettori al corrente con i pagamenti e le liste dei candidati.
d) Tutti i soci maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina dei direttivi dell'associazione; i voti espressi a favore di persone non indicate nelle liste dei candidati, saranno dichiarati nulli
Il seggio elettorale dovrà essere costituito come segue:
a) dall'Ufficio di Presidenza;
b) da un Sindaco;
c) da due scrutinatori per ogni lista.
Il diritto elettorale è personale e nessun elettore potrà farsi rappresentare né mandare il suo voto per iscritto.
Gli eletti a qualsiasi carica della Società che non si interessano del proprio Ufficio, possono essere richiamati dal Presidente e se insistono nella loro indifferenza, verranno dichiarati decaduti dal Consiglio di Amministrazione. Saranno pure dichiarati decaduti i Consiglieri che, senza giustificato motivo, si assenteranno per tre volte consecutive dalle sedute ordinarie consiliari. Dichiaratane la decadenza si passerà alla loro sostituzione nei modi previsti dall'art.17.

